Nel contesto di un procedimento di separazione o scioglimento del matrimonio, il giudice può decidere l’assegnazione di un veicolo, intestato a uno o entrambi i coniugi, in proprietà esclusiva all’altro coniuge. Nella sentenza del Tribunale il veicolo deve essere individuato con targa e/o telaio. E' ivi possibile ottenere l’esenzione dell’imposta provinciale di trascrizione e di bollo. Se i coniugi separandi sono d'accordo nell'assegnare l'auto di uno all'altro, sarà necessario procedere con il trasferimento presso il PRA. Per effettuare il trasferimento del citato bene mobile registrato occorrono i seguenti documenti: – la carta di circolazione originale; – certificato di proprietà; – la copia conforme della sentenza o del verbale e decreto di omologa rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale; – copia del documento di identità del coniuge che deve intestarsi l’auto. Una volta ottenuti i documenti necessari, il passo successivo consiste nel compilare i seguenti moduli. – modello di richiesta PRA; – modello TT2119 utile all’aggiornamento della carta di circolazione. La trascrizione del passaggio di proprietà dell’autovettura, a seguito di assegnazione in sede di separazione, è esentasse per l'IPT (imposta provinciale di trascrizione) e l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della legge 74/1987. Tuttavia, sono previsti costi per gli emolumenti del PRA e i diritti di Motorizzazione.
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