La normativa sulla circolazione dei beni donati ha subito un cambiamento di rotta. La prevista modifica al Codice Civile, che avrebbe rivoluzionato il regime giuridico dei beni donati, è stata ritirata durante l'esame del Ddl di Bilancio 2024 al Senato. Questo ritiro significa che, almeno fino a quando non verrà adottato un veicolo legislativo specifico, non ci saranno cambiamenti alla possibilità per i legittimari del donante di richiedere la restituzione dell'immobile donato.
Attualmente, secondo la normativa in vigore, una volta accertato (mediante l’accoglimento della azione di riduzione) che una donazione lede il diritto di un legittimario a conseguire la sua quota di legittima , il legittimario deve attaccare il patrimonio del donatario e, nella denegata ipotesi di escussione infruttuosa può rivolgersi all’attuale proprietario del bene (oggetto di donazione) per chiederne la restituzione od, in alternativa , il soddisfacimento del suo credito.
Allo stato la tutela sul bene oggetto di restituzione è molto profonda. Basti pensare che il bene oggetto di restituzione viene automaticamente sottratto, per legge, a qualsiasi gravame che sia stato impresso dal donatario o da qualsiasi suo successivo avente causa; viene messa nel nulla persino l’ipoteca iscritta dalla banca.
Fino al 2005, questa disciplina si applicava a donazioni stipulate senza limiti di tempo, anche decenni prima della morte del donante. Con l'introduzione del Dl 35/2005, convertito nella legge 80/2005, è stato introdotto un limite temporale di 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari per esercitare l'azione di restituzione.
Ad ogni modo il limite ventennale può essere superato se uno dei potenziali legittimari trascrive un atto di opposizione alla donazione nei registri immobiliari. Questo atto non impugna la donazione, ma è un prerequisito che consente all'opponente di non essere vincolato dal decorso del ventennio una volta accertata la lesione della quota di legittima.
La proposta di modifica alla legge di Bilancio 2024 avrebbe eliminato il rimedio dell'azione di restituzione, lasciando al legittimario solo la speranza nella solvenza del donatario per ottenere la sua quota di legittima. Senza questa possibilità, il credito del legittimario rimarrebbe insoddisfatto e non potrebbe essere fatto valere contro l'acquirente del bene donato.
Nei tempi attuali, ove Internet regna sovrano per cui risulta estremamente facile spostare capitali in Istituti di Credito extra UE, risulterebbe agevole per il cittadino malintenzionato " nascondere" il provento di una o più donazioni ricevute oggetto di alienazione a terzi (es. la liquidità ottenuta dalla vendita di una casa donatagli dal de cuius ) in un luogo ove il denaro sia difficilmente recuperabile dal legittimario. Così facendo l'iniziale donatario resterebbe esposto con la Sua sola responsabilità patrimoniale nei confronti dei Legittimari e non gli sarebbe precluso di migrare nel luogo adatto per godersi il frutto del suo illecito.
Sul punto si osserva che negli ultimi decenni il Legislatore ha già fatto delle scelte in area penale che di fatto hanno fiaccato le potenziali tutele per i legittimari.
La tutela civilistica garantita indirettamente dall'azione di restituzione è un caposaldo del nostro Ordinamento; la circostanza per cui il bene donato e poi compravenduto non sia appetibile al terzo ha sicuramente efficacia deflattiva nei confronti di eventuali comportamenti volti ad erodere la garanzia patrimoniale personale del donatario. Di fatto questa preclusione sortisce un effetto estremamente tutelante per il legittimario, il quale può ritornare nella disponibilità del bene alienato nonostante eventuali comportamenti anomali del donatario.
Per tali ragioni sorge quindi spontaneo porsi il quesito per cui quale interesse meriti maggiore tutela . E' il caso di mettere a repentaglio la tutela dei legittimari in nome della agevolata circolazione dei beni e del conseguente maggiore introito fiscale dello Stato ?
A parere dello Scrivente le attuali mire riformiste del Legislatore rischiano di svuotare e di svilire di significato l'istituto della Legittima.
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