È luogo comune che nel nostro Ordinamento le tutele offerte al partner superstite siano ben diverse a seconda che lo stesso sia legato all’amato da un rapporto di coniugio o meno. Se però è ben chiaro che il Legislatore guardi con favor le coppie sposate con rito civile o concordatario/religioso riconosciuto, non è sempre chiaro a tutti in che termini questi vantaggi si concretizzino. L’art. 540 del Codice Civile riserva al coniuge del defunto una quota di eredità, il diritto di abitazione sulla casa familiare ed il connesso diritto d'uso sui mobili ivi presenti. Se è ben conosciuto da tutti la circostanza per cui il sucitato rapporto di coniugio determina il sorgere in capo al coniuge sopravvissuto del diritto di una quota di eredità sul patrimonio del de cuius, non è sempre noto che il Legislatore ha altresì previsto un diritto ad abitare la casa coniugale. Tale scelta risulta particolarmente tutelante in quanto garantisce al coniuge superstite la possibilità di poter permanere nella casa familiare anche se la proprietà dell’immobile passa ad altro erede oppure ad un terzo. Con riferimento alle coppie di conviventi che abbiano stipulato un contratto di convivenza, in modo similare ma non del tutto analogo, la legge Cirinnà (L. n. 76/2016) ha previsto una specie di “diritto a continuare ad abitare la casa familiare”, limitato nel tempo (dai 2 a 5 anni, a seconda dei casi), al partner del defunto convivente proprietario della casa di comune residenza. Sul punto, però, è bene osservare che parte della Dottrina ha rilevato dei profili di criticità circa la natura e la qualificazione giuridica di quest’ultimo diritto. Non sarebbe possibile equiparare il diritto di abitare l’immobile del coniuge superstite a quello del convivente superstite per una serie di ragioni: Per tali motivi pare quindi evidente che il diritto di abitazione del convivente superstite non possa ad ora essere considerato un diritto reale come quello previsto all’art. 540 c.2 del Codice Civile… e ciò, chiaramente, determinando un vuoto di tutela e quindi un grave pregiudizio per lo stesso convivente superstite: disponendo di un diritto personale di godimento di natura obbligatoria, il convivente superstite dovrebbe trascriverlo per poterlo opporre con successo ai terzi. Tuttavia il Legislatore non ha disposto in modo chiaro; la L.76 /2016 non prevede come questo diritto “a poter continuare ad abitare l’immobile” possa opporsi ai terzi, né vi è alcuna norma che preveda come trascrivere il citato diritto.
Per poter rispondere a quei quesiti che sorgono spontanei è quindi necessario porre attenzione alla disciplina codicistica e all’opera prestata dal nostro Legislatore.Quota dell'eredità e convivenza
- In primis nella Legge Cirinnà non risulta esserci un espresso rinvio alla previsione contenuta all’art. 540 c.c.;
- Vi è un evidente cambiamento terminologico (diritto di abitazione Vs. Diritto di continuare ad abitare) tra la dicitura prevista nell’art. 540 c.c. e quanto previsto nella legge Cirinnà;
- I due diritti paiono tra loro diversi anche in ragione della durata prevista. Se il diritto ad abitare ex art. 540 c.c. risulta vitalizio (ex legato), quello previsto dalla Legge Cirinnà individua un preciso termine finale per il godimento dell’immobile.
Il diritto di abitazione del convivente
In tal contesto pare superfluo ricordare che se non fosse stato stipulato un contratto di convivenza, il convivente superstite avrebbe al più diritto a restare nella abitazione soltanto per il tempo ragionevole necessario per cercare una nuova sistemazione.
Pare quindi pacifico che nel nostro Ordinamento sussista una forte discrepanza tra la tutela prestata alle coppie coniugate rispetto a quelle conviventi. Viene da chiedersi ad esempio, in caso di applicazione della Legge Cirinnà, come questo “diritto di continuare ad abitare l’immobile” possa trovare piena tutela nel caso in cui gli eredi del convivente defunto decidano di vendere l’immobile di comune residenza.
Per le peculiarità di queste vicende, lo Studio Legale Caracciolo Baruffi mette a disposizione le proprie competenze al fine di trovare soluzioni preventive e/o successive che mettano in sicurezza gli interessi degli assistiti.
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Note bibliografiche
a) Sentenza n. 10377, Corte di Cassazione in data 27 aprile 2017
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