La vita frenetica ed i mutamenti di stile vita hanno inciso profondamente sulle dinamiche relazionali delle persone. Si è sempre più in presenza di situazioni di difficile gestione coi vicini di casa. E’ bene quindi sapere che le condotte moleste dei vicini rumorosi possono cagionare dei danni meritevoli di risarcimento. Orbene, data la premessa è ora opportuno individuare quale sia lo strumento giuridico più idoneo per conseguire il ristoro del danno patito; l’azione che normalmente è utilizzabile ai fini del risarcimento è quella prevista all’art. 2043 del Codice Civile ovvero quella volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale/aquiliana del danneggiante (Cass.n. 5844/2007). Nella logica del risarcimento è quindi ragionevole individuare alcune delle principali tipologie di danno che possono essere risarcite; Per le peculiarità di queste vicende, lo Studio Legale Caracciolo Baruffi mette a disposizione le proprie competenze al fine di trovare soluzioni preventive e/o successive che mettano in sicurezza gli interessi degli assistiti. Per consulenza, assistenza legale o per ulteriori informazioni sull’argomento, si prega di inviare una email all’indirizzo caracciolobaruffiavvocati@gmail.com oppure completare il form presente nella sezione Contatti del sito.
In tal senso diverse sono le ragioni che possono determinare il sorgere di un diritto al ristoro. All’interno del nostro Ordinamento il primo argine giuridico a tutela del cittadino è quello posto all’art. 844 del Codice Civile; secondo il nostro Legislatore, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, è possibile impedire leimmissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e le simili propagazioni provenienti dal vicino, solo se superano la normale tollerabilità.
I presupposti onde per cui è possibile esperire l’azione risultano 4 e sono:
Danno Biologico (sub categoria del danno non patrimoniale).
E’ il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute (c.d. danno biologico). Esso si configura quando le immissioni intollerabili causano una vera e propria patologia a chi le subisce. Tale patologia deve essere documentata con l’ausilio di certificazioni mediche. Sono esempi la grave insonnia, i danni psicologici (ivi compresi quelli che si ripercuotono nel rendimento scolastico dei figli) , quelli riferibili alla propria professione o all’equilibrio della propria vita domestica. In questi casi, ai fini della risarcibilità, occorre dimostrare che il danno relativo alla malattia insorta sia diretta conseguenza della attività di disturbo.
Nonostante il normale onere probatorio richiesto in sede di responsabilità extracontrattuale, è stata adottata recentemente una posizione iper tutelante dalla Suprema Corte di Cassazione in favore del danneggiato. E’ stato infatti chiarito che l’assenza di danno biologico documentato non osta al risarcimento e che non hanno necessariamente natura tecnica i mezzi di prova utilizzabili per accertare la normale tollerabilità delle immissioni (Ordinanza 21621/2021 Corta Cassazione civile cfr. Sent. 23754/2018) .
Danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.)
Fatti salvi i presupposti per cui risulta applicabile l’art. 844 del Codice Civile, la Giurisprudenza più recente ha affermato la possibilità di risarcire un ulteriore danno non patrimoniale diverso da quello correlato alla lesione del diritto alla salute; ha configurato un danno autonomo, sussistente per il solo fatto che l’attività di disturbo leda il normale svolgimento della vita personale e familiare. In tal senso il danno si configurerebbe in re ipsa nella stessa condotta
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