Al fine di poter offrire una tutela ai danneggiati, il Legislatore Italiano ha previsto all’interno del Codice Civile diverse forme di responsabilità contestabili. Una delle più rilevanti e solenni è sicuramente la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. La responsabilità del custode per il danno cagionato “dalle cose” custodite rientra nel novero delle forme di responsabilità oggettiva. Per la sua formulazione si presenta pertanto come una forma di responsabilità particolarmente invasiva in raffronto alla responsabilità aquiliana di cui all’art.2043 cc. Per le peculiarità di queste vicende, lo Studio Legale Caracciolo Baruffi mette a disposizione le proprie competenze al fine di trovare soluzioni preventive e/o successive che mettano in sicurezza gli interessi degli assistiti. Per consulenza, assistenza legale o per ulteriori informazioni sull’argomento, si prega di inviare una email all’indirizzo caracciolobaruffiavvocati@gmail.com oppure completare il form presente nella sezione Contatti del sito.
Di fatto la norma valorizza i principi di solidarietà sociale di cui all’art.2 della Costituzione imputando la responsabilità di chi si trova nella condizione di controllare i possibili rischi inerenti alla cosa e riconoscendogli implicitamente una posizione di garanzia. Non essendo presente la definizione di custode all’interno del Codice Civile, è ragionevole ritenere che la citata qualifica possa essere riconosciuta sia a colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa che a colui che ne ha la disponibilità giuridica. Per poter affrontare al meglio questa previsione è quindi obbligo fare ricorso al buon senso ed alla comune esperienza. Nella vita di tutti i giorni il custode è colui a cui è affidato il compito di vigilare, sorvegliare, assistere persone od animali o di conservare cose. Va da sé che, ad esempio, possa considerarsi come custode sia il proprietario che il conduttore in locazione di un immobile.
E’ quindi opportuno sottolineare che le ragioni per cui è custodia trovano motivo sia nella volontà contrattuale che nella Legge; orbene, data questa premesse, è quindi adeguato richiamare l’attenzione del lettore posto che la responsabilità ex art. 2051 risulta applicabile a tantissime fattispecie della vita di ogni giorno. Il carattere invasivo tipico delle forme di responsabilità oggettiva consente al danneggiato di essere favorito nel contenzioso volto al ristoro del danno patito.
ALCUNI CASI
Alcuni esempi pratici di applicazione della norma sono riconducibili ad attività della vita di ogni giorno.
LA RESPONSABILITA’ DEL CUSTODE DEL FONDO E/O DELL’IMMOBILE
Talvolta a causa delle condizioni del pavimento o del fondo posto all’interno di una proprietà privata può determinarsi un sinistro. In queste circostanze il percorrimento del fondo presenta delle insidie che possono essere non facilmente individuabili dal soggetto agente. Il classico caso accademico utilizzato dagli studenti del primo anno di Giurisprudenza è quello del pavimento scivoloso bagnato non adeguatamente segnalato all’interno di una proprietà privata (sia essa dimora, condominio od esercizio aperto al pubblico). La casistica chiaramente non si ferma a questa fattispecie: un altro fatto riferibile alla citata responsabilità è quello assimilabile al sinistro determinato dalla caduta di un calcinaccio sul capo di un passante piuttosto che al danno determinato dalla caduta di un ramo o di un albero.
La norma presenta una formulazione aperta; può quindi essere applicata ad un numero indeterminato di casi. Starà all’interprete individuare i casi ove risulta possibile l’applicazione.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLA CUSTODIA DEL MANTO STRADALE
La disciplina di cui all’art.2051 risulta applicabile agli enti pubblici (ad esempio i Comuni) proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa oggetto di custodia (buca nel manto stradale, selciato sconnesso). Il danneggiato non rimane dispensato dall’onere di provare il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia. E’ quindi possibile dimostrare anche attraverso l’utilizzo di presunzioni e prove fotografiche la potenzialità lesiva della cosa. Tipici esempi di sinistri riferibili a questa area di responsabilità sono quelli derivabili dalla presenza di detriti, oli o fanghi sul manto piuttosto che gli infortuni causati dall’asfalto sconnesso ed irregolare.
L’art. 2051 IN RELAZIONE AL CONDOMINIO DI EDIFICIO
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno. L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni ma anche alla custodia di esse, con il conseguente obbligo di vigilare affinchè non rechino danni a terzo o agli stessi condomini.
LA RESPONSABILITA’ DEI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE
La disciplina di cui all’art.2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva e omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari. I concessionari possono liberarsi dell’onere risarcitorio solamente fornendo la prova di un caso fortuito. Si configura pertanto una responsabilità per omessa custodia in capo al gestore dell’autostrada nel caso in cui un incidente autostradale sia causato da un animale che sia riuscito ad avere accesso alla strada per una causa riferibile al deficit di manutenzione delle reti a protezione della carreggiata.
LA RESPONSABILITA’ DEL GESTORE DELLA PISTA DA SCI
Il gestore di una pista da sci ne è custode ed è a tale titolo oggettivamente responsabile per tutti i danni ricollegabili alla presenza sulla stessa di ostacoli, salvo che non fornisca la rigorosa prova del caso fortuito comprensiva anche della dell’imprevista e imprevedibile condotta del danneggiato. Tale responsabilità è contestabile anche per le zone attigue alla pista e di cui il gestore ne ha la custodia.
IL RESPONSABILE DI ATTREZZATURE SPORTIVE O RICREATIVE
Il gestore di servizi volti alla fornitura di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature.
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